Richiesta d’iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari

LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 Articolo 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti d’Assise

1. I Giudici per le Corti d’Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

d) titolo finale di studi di scuola media primo grado, di qualsiasi tipo.

Articolo 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise e d’Appello

1. I Giudici delle Corti d’Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media secondo grado, di qualsiasi tipo.

Articolo 12 - Incompatibilità con l’ufficio del giudice popolare

1. Non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare.

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.